(1) L'Acquirente non può vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa, alcun bene fornito in base o in connessione con il presente Contratto che rientri nell'ambito di applicazione dell'Articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
(2) L'Acquirente si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che la finalità del paragrafo (1) non sia elusa da terzi lungo la catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.
(3) L'Acquirente deve istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per rilevare qualsiasi condotta da parte di terzi lungo la catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possa eludere la finalità del paragrafo (1).
(4) Qualsiasi violazione dei paragrafi (1), (2) o (3) costituisce una violazione sostanziale di un elemento essenziale del presente Contratto e il Venditore avrà il diritto di richiedere i rimedi appropriati, inclusi, ma non limitati a:
- la risoluzione del presente Contratto
- e (ii) una penale pari al 50% del valore totale del presente Contratto o del prezzo dei beni esportati, se maggiore.
(5) L'Acquirente deve informare immediatamente il Venditore in merito a qualsiasi problema nell'applicazione dei paragrafi (1), (2) o (3), comprese eventuali attività pertinenti da parte di terzi che potrebbero eludere la finalità del paragrafo (1). L'Acquirente metterà a disposizione del Venditore le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.